Art. 3
In vigore dal 22 lug 2008
1. Un paese beneficiario viene escluso dal sistema quando la Banca mondiale l’abbia classificato come paese ad alto reddito per tre anni consecutivi e quando il valore delle importazioni per le cinque sezioni principali delle sue importazioni coperte dal sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nella Comunità rappresenti meno del 75 % di tutte le sue importazioni coperte dall’SPG nella Comunità.
2. Se un paese beneficiario è firmatario di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che copra almeno tutte le preferenze a suo favore previste dall’attuale sistema, esso viene escluso dall’elenco di paesi beneficiari.
La Commissione informa il comitato di cui all’ in merito alle preferenze previste dall’accordo commerciale preferenziale di cui al primo comma.
3. La Commissione notifica al paese beneficiario interessato la sua esclusione dall’elenco di paesi beneficiari.
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