Art. 27

In vigore dal 22 lug 2008
1.   Senza pregiudizio dell’, paragrafo 7, nell’attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate (di seguito «il comitato»). 2.   Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. 3.   Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base di una relazione della Commissione che copre il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2006. La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all’, paragrafo 2, ed è presentata in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
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