Art. 25

In vigore dal 22 lug 2008
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5, le modifiche degli allegati del presente regolamento rese necessarie: a) da modifiche della nomenclatura combinata; b) da cambiamenti della posizione o della classificazione internazionale di paesi o territori; c) dall’applicazione dell’, paragrafo 2; d) dal fatto che un paese abbia raggiunto la soglia di cui all’, paragrafo 1; e) dall’esigenza di compilare l’elenco dei paesi beneficiari ai sensi dell’.
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Art. 25 Regolamento (UE) 2008/732 — Testo vigente | Portale Normativo