Art. 10

In vigore dal 22 lug 2008
1.   La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all’, paragrafo 2. Nell’esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente. 2.   Dopo aver esaminato la domanda la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4, se concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. 3.   La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. Il paese cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato della data di entrata in vigore della relativa decisione. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo: a) entro il 15 dicembre 2008 per una domanda ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), punto i); oppure b) entro il 15 giugno 2010 per una domanda ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), punto ii). 4.   Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può chiedere e ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione. 5.   La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente per quanto concerne la domanda secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4. 6.   Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 980/2005 continua ad essere concesso dal 1o gennaio 2009 a qualsiasi paese ancora sottoposto a un’inchiesta avviata ai sensi dell’, paragrafo 2, di detto regolamento, fino alla data di conclusione di tale inchiesta ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:732:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Regolamento (UE) 2008/732 — Testo vigente | Portale Normativo