Art. 8
In vigore dal 22 lug 2008
1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso ai paesi che:
a)
abbiano ratificato ed effettivamente applicato le convenzioni di cui all’allegato III;
b)
si impegnino a mantenere la ratifica delle convenzioni e delle relative leggi/misure di attuazione e accettino che l’applicazione sia periodicamente soggetta a verifica e riesame a norma delle disposizioni di attuazione delle convenzioni che hanno ratificato; e
c)
siano considerati paesi vulnerabili ai sensi del paragrafo 2.
2. Ai fini della presente sezione per paese vulnerabile s’intende un paese:
a)
che la Banca mondiale non abbia classificato per tre anni consecutivi come paese a reddito elevato e le cui cinque sezioni principali delle importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino più del 75 % in valore di tutte le sue importazioni coperte dall’SPG; e
b)
le cui importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno dell’1 % in valore di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità.
I dati da utilizzare sono:
a)
ai fini dell’, lettera a), punto i): quelli disponibili al 1o settembre 2007 come media annuale su tre anni consecutivi;
b)
ai fini dell’, lettera a), punto ii): quelli disponibili al 1o settembre 2009 come media annuale su tre anni consecutivi.
3. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’applicazione effettiva delle convenzioni di cui all’allegato III, esaminando le informazioni messe a disposizione dagli organi di controllo competenti. La Commissione informa il Consiglio se da tali informazioni risulta che un paese beneficiario si sia discostato dall’applicazione effettiva di una convenzione.
In tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sintetica sullo stato di ratifica insieme alle raccomandazioni disponibili dei competenti organi di controllo.
Storico versioni
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