Art. 7
In vigore dal 22 lug 2008
1. Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato II originari di un paese incluso nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.
2. Sono sospesi completamente i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti del codice NC 1704 10 90 è limitato al 16 % del valore in dogana.
3. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo non comprende i prodotti delle sezioni per le quali, ai sensi dell’allegato I, colonna C, dette preferenze tariffarie sono state revocate per il paese beneficiario in questione.
Storico versioni
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