Art. 2
In vigore dal 22 lug 2008
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a)
«dazi della tariffa doganale comune» i dazi specificati nella parte seconda dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (9), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;
b)
«sezione» una qualsiasi sezione della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. Esclusivamente ai fini del presente regolamento la sezione XI è trattata come due sezioni distinte: la sezione XI(a) comprendente i capitoli da 50 a 60 della tariffa doganale comune e la sezione XI(b) comprendente i capitoli da 61 a 63 della tariffa doganale comune;
c)
«paesi e territori beneficiari» i paesi e i territori di cui all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:732:oj#art-2