Art. 2

In vigore dal 22 lug 2008
Ai fini del presente regolamento s’intende per: a) «dazi della tariffa doganale comune» i dazi specificati nella parte seconda dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (9), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari; b) «sezione» una qualsiasi sezione della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. Esclusivamente ai fini del presente regolamento la sezione XI è trattata come due sezioni distinte: la sezione XI(a) comprendente i capitoli da 50 a 60 della tariffa doganale comune e la sezione XI(b) comprendente i capitoli da 61 a 63 della tariffa doganale comune; c) «paesi e territori beneficiari» i paesi e i territori di cui all’allegato I del presente regolamento.
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