Art. 9
In vigore dal 22 lug 2008
1. Senza pregiudizio del paragrafo 3, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso a condizione che:
a)
un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso:
i)
entro il 31 ottobre 2008, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o gennaio 2009;
oppure
ii)
entro il 30 aprile 2010, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o luglio 2010;
e
b)
dall’esame della richiesta risulti che il paese o territorio richiedente soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafi 1 e 2.
2. Il paese richiedente presenta una domanda scritta alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo alla ratifica delle convenzioni di cui all’allegato III, nonché alla legislazione e alle misure finalizzate all’effettiva attuazione delle disposizioni delle convenzioni e al suo impegno di accettare e rispettare pienamente il meccanismo di verifica e di riesame previsto nelle convenzioni e negli strumenti connessi.
3. I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo a norma del regolamento (CE) n. 980/2005 devono parimenti presentare una domanda ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto i), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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