Art. 13
In vigore dal 22 lug 2008
1. Le preferenze tariffarie di cui agli sono abolite per i prodotti appartenenti a una determinata sezione, originari di un paese beneficiario, se il valore medio delle importazioni comunitarie dei prodotti appartenenti alla sezione in questione, originari di tale paese beneficiario e coperti dal regime di cui gode il paese suddetto, supera, in base ai dati più recenti disponibili al 1o settembre 2007, per tre anni consecutivi il 15 % del valore delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti da tutti i paesi e territori beneficiari. La soglia fissata per ciascuna delle sezioni XI(a) e XI(b) è del 12,5 %.
2. Le sezioni escluse a norma del paragrafo 1 sono elencate nell’allegato I, colonna C. Esse rimangono escluse per tutto il periodo di applicazione del presente regolamento di cui all’, paragrafo 2.
3. La Commissione informa il paese beneficiario dell’esclusione di una sezione.
4. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari per le sezioni che rappresentano oltre il 50 %, in valore, di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità originarie di tali paesi.
5. Le statistiche del commercio estero di Eurostat costituiscono la fonte statistica utilizzata ai fini del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:732:oj#art-13