Art. 16

In vigore dal 22 lug 2008
1.   I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme sull’origine dei prodotti e relative procedure o in mancanza di controlli sistematici sull’osservanza delle stesse, nonché in caso di indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l’attuazione e il controllo del rispetto dei regimi di cui all’, paragrafo 2. 2.   La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica, tra l’altro, che un paese beneficiario: a) comunichi alla Commissione, e tenga aggiornate, le informazioni necessarie per l’attuazione delle norme sull’origine e per il controllo del rispetto di tali norme; b) assista la Comunità effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell’origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati; c) assista la Comunità consentendo alla Commissione, in stretta collaborazione e coordinamento con le competenti autorità degli Stati membri, di svolgere missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e investigativa in detto paese volte a verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi di cui all’, paragrafo 2; d) svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme sull’origine; e) rispetti o faccia rispettare le norme sull’origine relative al cumulo regionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, qualora il paese usufruisca di tali norme; f) assista la Comunità nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all’origine. Si può presumere che esista la frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario. 3.   La Commissione può sospendere i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché abbia anteriormente: a) informato il comitato di cui all’; b) chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e/o garantire che il paese beneficiario rispetti i suoi obblighi; e c) pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all’applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza dei suoi obblighi da parte del paese beneficiario, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento. La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi efficace. La Commissione ne informa anche il comitato di cui all’. 4.   Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi del paragrafo 3. Entro un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa. 5.   Il periodo di sospensione non deve superare i sei mesi. Al termine del periodo la Commissione decide se mettere fine alla sospensione, dopo aver informato il comitato di cui all’, o prorogare il periodo di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare una sospensione delle preferenze o la proroga delle stesse.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2008/732 — Testo vigente | Portale Normativo