Art. 17
In vigore dal 22 lug 2008
1. Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un’inchiesta, ne informa il comitato di cui all’ e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese.
2. Dopo le consultazioni la Commissione può decidere, entro un mese e secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5, di avviare un’inchiesta.
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