Art. 19

In vigore dal 22 lug 2008
1.   La Commissione presenta al comitato di cui all’ una relazione sui risultati dell’inchiesta. 2.   Se ritiene che i risultati non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere l’inchiesta secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5. In tal caso la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando la chiusura dell’inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali. 3.   Se ritiene che i risultati giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5, di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi. La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, annunciando la sua intenzione di sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato a adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all’allegato III, parte A. 4.   Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta un’adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro due mesi a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo. 5.   L’eventuale decisione del Consiglio di prevedere una revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell’adozione, a meno che il Consiglio, sulla base di un’adeguata proposta della Commissione, non stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2008/732 — Testo vigente | Portale Normativo