Art. 21
In vigore dal 22 lug 2008
Quando le importazioni di prodotti inclusi nell’allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.
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