Art. 22
In vigore dal 22 lug 2008
1. La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell’ o 21 prima che questa diventi efficace. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri.
2. Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi dell’ o 21. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese.
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