Art. 20
In vigore dal 22 lug 2008
1. Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da causare o da minacciare di causare gravi difficoltà a un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.
2. La Commissione adotta una decisione formale di avviare un’inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l’apertura. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine, che non può superare i quattro mesi dalla data della pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.
3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con il paese beneficiario interessato e con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.
4. Nel considerare l’eventuale esistenza di gravi difficoltà la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi, nella misura in cui siano disponibili, sui produttori comunitari:
a)
quota di mercato;
b)
produzione;
c)
scorte;
d)
capacità di produzione;
e)
fallimenti;
f)
redditività;
g)
utilizzazione degli impianti;
h)
occupazione;
i)
importazioni;
j)
prezzi.
5. L’inchiesta è completata entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali e previa consultazione del comitato di cui all’, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5.
6. La Commissione adotta una decisione entro un mese, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un’azione immediata rendano impossibile l’inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato di cui all’, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.
8. Il 1o gennaio di ogni anno durante il periodo di applicazione del presente regolamento di cui all’, paragrafo 2, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro e dopo averne informato il comitato di cui all’, abolisce le preferenze di cui agli riguardo ai prodotti della sezione XI(b) qualora le importazioni di tali prodotti, di cui all’, paragrafo 1, originari di un paese beneficiario:.
a)
aumentino di almeno il 20 % in quantità (in volume) rispetto al precedente anno di civile; oppure
b)
superino il 12,5 % del valore delle importazioni comunitarie di prodotti della sezione XI(b) provenienti da tutti i paesi e territori elencati nell’allegato I durante un qualsiasi periodo di dodici mesi.
Tale disposizione non si applica ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’ e ai paesi la cui quota di importazioni nella Comunità, come stabilito nell’, paragrafo 1, non superi l’8 %. L’abolizione delle preferenze ha effetto due mesi dopo la data di pubblicazione della decisione in tal senso della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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