Art. 23
In vigore dal 22 lug 2008
1. Senza pregiudizio dell’, i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni del mercato comunitario. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide quali siano i prodotti cui applicare tale meccanismo di sorveglianza.
2. Qualora sia d’applicazione l’ ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di paesi beneficiari, i periodi indicati all’, paragrafi 2 e 5, sono ridotti a due mesi nei casi seguenti:
a)
quando il paese beneficiario interessato non garantisce l’ottemperanza alle norme di origine o non fornisce la cooperazione amministrativa di cui all’; oppure
b)
quando le importazioni di prodotti dei capitoli da 1 a 24 che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superano in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato.
Storico versioni
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