Art. 24
In vigore dal 22 lug 2008
Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l’applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in applicazione della politica agricola comune a norma dell’articolo 37 del trattato, di quelle adottate in applicazione della politica commerciale comune a norma dell’articolo 133 del trattato o di tutte le altre clausole di salvaguardia che potrebbero essere applicate.
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