Art. 26

In vigore dal 22 lug 2008
1.   Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all’Eurostat i propri dati statistici relativi ai prodotti immessi in libera pratica durante il trimestre di riferimento con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (14) e del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (15). Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, devono specificare, per ogni paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 e del regolamento (CE) n. 1917/2000. 2.   A norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, precisazioni sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati includono i prodotti di cui al paragrafo 3. 3.   La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti dei codici NC 0603 , 0803 00 19 , 1006 , 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 1701 , 1704 , 1806 10 30 , 1806 10 90 , 2002 90 , 2103 20 , 2106 90 59 , 2106 90 98 e 6403 onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli .
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Art. 26 Regolamento (UE) 2008/732 — Testo vigente | Portale Normativo