Art. 30

In vigore dal 22 lug 2008
Il regolamento (CE) n. 1100/2006 è modificato come segue: 1) all’, primo trattino, le parole «, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (*3) 2) all’, secondo trattino, le parole «, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 732/2008»; 3) all’, paragrafo 1, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Per le importazioni di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 originario di paesi che, secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, beneficiano del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, vanno aperti i seguenti contingenti tariffari globali a dazio zero espressi in equivalente zucchero bianco: — 178 030,75 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, — 204 735 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009. I contingenti recano i numeri d’ordine 09.4361 e 09.4362, rispettivamente.»; 4) l’, paragrafo 2, è modificato come segue: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Per le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, i dazi della tariffa doganale comune (TDC) nonché i dazi aggiuntivi di cui all’ del regolamento (CE) n. 318/2006, fatto salvo l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, sono ridotti in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008 del 50 % al 1o luglio 2007, dell’80 % al 1o luglio 2008 e sono totalmente sospesi a decorrere dal 1o ottobre 2009.»; b) alla lettera c) del terzo comma la parola «giugno» è sostituita dalla parola «settembre»; c) la lettera d) del terzo comma è soppressa; 5) all’, paragrafo 7, lettera d), le parole «l’operatore riconosciuto si impegna» sono sostituite dalle parole «il richiedente si impegna»; 6) all’, paragrafo 8, lettera a), le parole «allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008»; 7) all’, paragrafo 8, lettera c), primo trattino, le parole «, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 732/2008»; 8) all’, paragrafo 8, lettera c), secondo trattino, le parole «, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008»; 9) all’, paragrafo 2, le parole «, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008».
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Art. 30 Regolamento (UE) 2008/732 — Testo vigente | Portale Normativo