Art. 11

In vigore dal 22 lug 2008
1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, sono totalmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di un paese che, ai sensi dell’allegato I, benefici del regime speciale per i paesi meno sviluppati. 2.   I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1006 sono ridotti dell’80 % fino al 31 agosto 2009 e sospesi totalmente a decorrere dal 1o settembre 2009. 3.   I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti dell’80 % fino al 30 settembre 2009 e sospesi totalmente a decorrere dal 1o ottobre 2009. 4.   Per il periodo dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2012 l’importatore di prodotti della voce tariffaria 1701 si impegna ad acquistare tali prodotti ad un prezzo minimo non inferiore al 90 % del prezzo di riferimento cif di cui all’ del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (10), per la corrispondente campagna di commercializzazione. 5.   Fino a quando i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti delle voci tariffarie 1006 e 1701 non saranno totalmente sospesi a norma dei paragrafi 2 e 3, un contingente tariffario globale a dazio zero sarà aperto per ogni campagna di commercializzazione rispettivamente per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e alla sottovoce 1701 11 10 , originari dei paesi che beneficiano di questo regime speciale. I contingenti tariffari per la campagna di commercializzazione 2008/2009 saranno pari a 6 694 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e pari a 204 735 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per i prodotti di cui alla sottovoce 1701 11 10 . 6.   Per il periodo dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2015 le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 richiedono una licenza di importazione. 7.   La Commissione adotta norme dettagliate per l’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo conformemente alla procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (11). 8.   I paesi che le Nazioni Unite escludono dall’elenco dei paesi meno sviluppati vengono esclusi dall’elenco dei beneficiari del presente regime. L’esclusione di un paese dal regime e la fissazione di un periodo transitorio di almeno tre anni sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2008/732 — Testo vigente | Portale Normativo