Art. 15

In vigore dal 22 lug 2008
1.   I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni: a) violazione grave e sistematica di principi contenuti nelle convenzioni di cui all’allegato III, parte A, sulla base delle conclusioni dei competenti organi di controllo; b) esportazione di prodotti realizzati nelle carceri; c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio del denaro; d) pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, che hanno ripercussioni negative per l’industria comunitaria e che non sono state affrontate dal paese beneficiario. Per le pratiche commerciali sleali che sono vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi OMC l’applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell’organo competente dell’OMC; e) violazione grave e sistematica degli obiettivi delle organizzazioni o delle intese regionali in materia di pesca di cui la Comunità fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione della pesca. 2.   Senza pregiudizio del paragrafo 1, il regime speciale di incentivazione di cui al capo II, sezione 2, può essere revocato temporaneamente per tutti o per alcuni prodotti inseriti nel presente regime e originari di un paese beneficiario, in particolare se la legislazione nazionale non ingloba più le convenzioni di cui all’allegato III che sono state ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell’, paragrafi 1 e 2, o se tale legislazione non è effettivamente applicata. 3.   I regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera d), nei riguardi di prodotti oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 384/96 (12) o (CE) n. 2026/97 (13) per i motivi che giustificano tali misure.
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