Art. 18
In vigore dal 22 lug 2008
1. Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l’apertura e ne informa il paese beneficiario interessato. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine, che non può superare i quattro mesi dalla data della pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.
2. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni opportunità di collaborare all’inchiesta.
3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell’OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l’inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all’, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all’occorrenza con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute.
4. La Commissione può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.
5. Qualora le informazioni richieste dalla Commissione non siano fornite entro il termine specificato nell’avviso che annuncia l’inchiesta o qualora l’inchiesta venga ostacolata in maniera significativa, si possono trarre conclusioni in base ai dati disponibili.
6. L’inchiesta è completata entro un anno. La Commissione può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all’, paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:732:oj#art-18