Art. 8
In vigore dal 18 lug 2008
L'organismo d'intervento compila per ciascuna offerta una bolletta di presa in consegna indicante:
a)
la data della verifica della quantità e delle caratteristiche minime;
b)
il peso consegnato;
c)
il numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo;
d)
le caratteristiche fisiche accertate;
e)
l'organismo incaricato di effettuare l'analisi dei criteri tecnologici e i risultati di tali analisi.
La bolletta viene datata e consegnata, per la controfirma, all'ammassatore.
Storico versioni
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