Art. 8

In vigore dal 18 lug 2008
L'organismo d'intervento compila per ciascuna offerta una bolletta di presa in consegna indicante: a) la data della verifica della quantità e delle caratteristiche minime; b) il peso consegnato; c) il numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo; d) le caratteristiche fisiche accertate; e) l'organismo incaricato di effettuare l'analisi dei criteri tecnologici e i risultati di tali analisi. La bolletta viene datata e consegnata, per la controfirma, all'ammassatore.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2008/687 — Testo vigente | Portale Normativo