Art. 6

In vigore dal 18 lug 2008
1.   L'organismo d'intervento prende in consegna i cereali offerti dopo aver accertato, direttamente o attraverso un rappresentante, la qualità e le caratteristiche minime indicate nell'allegato I, in ordine all'intera partita, per la merce consegnata al magazzino d'intervento. Tale presa in consegna può aver luogo nel magazzino in cui i cereali si trovano al momento dell'offerta, a condizione che l'ammasso sia effettuato nei locali di un «ente assuntore» ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 e che le stesse norme e le stesse condizioni previste per questi locali successivamente alla presa in consegna dei cereali all'intervento si applichino a partire dalla presentazione dell'offerta. Per il granturco, il quantitativo preso in carico non può superare il quantitativo attribuito conformemente all’, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento. 2.   Le caratteristiche qualitative sono accertate su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da campioni con la frequenza di un prelievo per ogni consegna, garantendo almeno un prelievo ogni 60 t. 3.   La quantità consegnata deve essere accertata mediante pesatura alla presenza dell'offerente e di un rappresentante dell'organismo d'intervento che offra tutte le garanzie di indipendenza dall'offerente. Il rappresentante dell'organismo d'intervento può essere altresì ammassatore. In tal caso: a) l'organismo d'intervento effettua, entro quarantacinque giorni dalla data della presa in consegna, un controllo comprendente almeno una verifica volumetrica; l'eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %; b) qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell'ammassatore; c) qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico dello Stato membro. 4.   Se la presa in consegna avviene nel magazzino in cui sono ammassati i cereali al momento dell'offerta, la quantità può essere accertata tramite la contabilità di magazzino, che deve essere conforme alle norme professionali nonché a quelle dell'organismo d'intervento e sempreché: a) dalla contabilità di magazzino risultino il peso constatato per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche al momento della pesatura, in particolare il grado di umidità, gli eventuali trasferimenti nonché i trattamenti effettuati; la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi; b) l'ammassatore dichiari che la partita offerta corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino; c) le caratteristiche qualitative accertate al momento della pesatura coincidano con quelle del campione rappresentativo costituito in base ai campioni prelevati dall'organismo d'intervento o dal suo rappresentante con la frequenza di un campione ogni 60 t. 5.   In caso di applicazione del paragrafo 4: a) il peso da prendere in considerazione è quello indicato nella contabilità di magazzino, eventualmente adattato per tener conto di una differenza tra il tasso di umidità e il tasso di impurità varie (Schwarzbesatz) constatati al momento della pesatura e quelli accertati sul campione rappresentativo; una differenza del tasso di impurità varie può essere presa in considerazione soltanto per abbassare il peso iscritto nella contabilità di magazzino; b) una verifica volumetrica di controllo viene effettuata entro quarantacinque giorni dalla data della presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento; l'eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %; c) qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell'ammassatore; d) qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia, tenuto conto della tolleranza prevista all’allegato XI, punto 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 884/2006. 6.   L'ultima presa in consegna deve avvenire, per i cereali diversi dal granturco, entro la fine del secondo mese successivo all'ultima consegna di cui all', paragrafo 4, primo comma e, per il granturco, entro la fine del secondo mese successivo a ognuna delle ultime consegne di cui all', paragrafo 4, secondo comma, senza tuttavia superare il termine del 31 luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 agosto negli altri Stati membri.
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