Art. 9
In vigore dal 18 lug 2008
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il prezzo da pagare all'offerente è il prezzo di riferimento di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, vigente alla data fissata come primo giorno di consegna nella comunicazione dell'ammissibilità dell'offerta, per una merce franco magazzino non scaricata. Tale prezzo è adattato tenuto conto delle maggiorazioni e delle detrazioni di cui all' del presente regolamento.
Tuttavia, quando la consegna è effettuata nel corso di un mese in cui il prezzo di riferimento è inferiore a quello vigente nel mese dell'offerta, si applica quest'ultimo prezzo. Il disposto del presente comma non si applica al granturco e al sorgo offerti nei mesi di agosto e settembre.
2. L'organismo d'intervento che riceve un'offerta in applicazione dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, decide in merito al luogo e al primo giorno di presa in consegna del cereale.
Le spese di trasporto dal magazzino nel quale la merce è depositata al momento dell'offerta fino al centro d'intervento verso il quale la merce stessa può essere avviata con la minore spesa sono a carico dell'offerente.
Se il luogo di presa in consegna designato dall'organismo d'intervento non è il centro d'intervento verso il quale la merce può essere avviata con la minore spesa, l'organismo d'intervento determina e sostiene le spese di trasporto supplementari. In tal caso, le spese di trasporto di cui al secondo comma sono determinate dall'organismo d'intervento.
Se l'organismo d'intervento, d'intesa con l'offerente, deposita la merce presa in consegna nel magazzino nel quale la merce stessa si trova al momento dell'offerta, dal prezzo d'intervento sono detratte le spese di cui al terzo comma, seconda frase, nonché le spese di uscita dal magazzino, valutate in base ai costi effettivamente constatati nello Stato membro interessato.
3. Il pagamento si effettua tra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo a quello della presa in consegna di cui all'.
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