Art. 4
In vigore dal 18 lug 2008
1. Per essere accettati all'intervento i cereali debbono essere di qualità sana, leale e mercantile.
2. Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile i cereali che presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi, che sono privi di odori, nonché di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo, che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell’allegato I e il cui tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili stabiliti dalla normativa comunitaria. Al riguardo, i livelli massimi ammissibili di contaminanti, da non oltrepassare, sono i seguenti:
a)
per il frumento tenero e per il frumento duro, i livelli fissati in applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93, compresi i requisiti relativi al tenore massimo di fusarium-tossine fissato ai punti da 2.4 a 2.7 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (8);
b)
per l’orzo, il granturco e il sorgo, i livelli fissati dalla direttiva 2002/32/CE.
Gli Stati membri effettuano il controllo dei livelli di contaminanti, compresi quelli della radioattività, sulla base di un'analisi dei rischi, che tenga conto in particolare delle informazioni fornite dall’offerente e degli impegni da lui assunti circa il rispetto delle norme richieste, in particolare per quanto riguarda i risultati delle analisi da lui ottenuti. In caso di necessità, il ritmo e la portata delle misure di controllo sono determinati secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare nel caso in cui la situazione del mercato possa essere gravemente perturbata dai contaminanti.
Inoltre, se dalle analisi risulta che l'indice di Zélény di una partita di frumento tenero è compreso tra 22 e 30, l'impasto ottenuto da questo frumento, per essere considerato di qualità sana, leale e mercantile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, deve essere giudicato non colloso e lavorabile a macchina.
3. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta contenute nell'allegato II.
I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati, colpiti da segala cornuta o cariati sono classificati nella categoria «impurità varie», anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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