Art. 1

In vigore dal 18 lug 2008
Nei periodi di cui all’, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1234/2007, i detentori di partite omogenee, di un minimo di 80 t per il frumento tenero, l’orzo, il granturco e il sorgo e 10 t per il frumento duro, raccolti nella Comunità, sono autorizzati a presentare tali cereali all'organismo pagatore o d'intervento, denominato nel prosieguo «organismo d'intervento». Gli organismi d'intervento possono tuttavia fissare una quantità minima superiore.
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