Art. 2

In vigore dal 18 lug 2008
1.   Ogni offerta all'intervento va presentata, pena l'inammissibilità, tramite un formulario rilasciato dall'organismo d'intervento, contenente in particolare i dati seguenti: a) il nome dell'offerente; b) il cereale offerto; c) il luogo di ammasso del cereale offerto; d) la quantità, le caratteristiche principali e l'anno di raccolta del cereale offerto; e) il centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta e, qualora si applichi l', paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, l'impegno dell'offerente di garantire nei suoi rapporti con l'ente assuntore l'applicazione, fatte le dovute distinzioni, per il luogo di ammasso di cui alla lettera c) del presente paragrafo, delle norme e condizioni di ammasso e controllo esigibili conformemente all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006. Il formulario reca inoltre la dichiarazione che i prodotti sono originari della Comunità o, per i cereali ammessi all'intervento a condizioni specifiche secondo la zona di produzione, l'indicazione della regione in cui sono stati prodotti. L'organismo d'intervento può tuttavia considerare ammissibile un'offerta presentata in un'altra forma scritta, in particolare in forma di telecomunicazione, purché contenga tutti gli elementi indicati nel formulario. Fatta salva la decorrenza della validità dalla data di presentazione dell'offerta a norma del terzo comma, gli Stati membri possono prescrivere che l'offerta stessa sia seguita dalla spedizione o dalla consegna diretta, all'organismo competente, di detto formulario. 2.   Qualora l'offerta sia inammissibile, l'organismo d'intervento informa in proposito l'operatore interessato entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta. 3.   Qualora l'offerta sia ammissibile, gli operatori vengono informati al più presto del magazzino in cui i cereali verranno presi in consegna, nonché del piano di consegna. Su richiesta dell'offerente o dell'ammassatore, l'organismo d'intervento può modificare tale piano. 4.   Per i cereali offerti all'intervento, diversi dal granturco, l'ultima consegna deve avvenire entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricevimento dell'offerta, senza tuttavia superare il termine del 1o luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio per gli altri Stati membri. Per il granturco, la consegna deve avvenire fra il 1o febbraio e il 30 aprile per le offerte effettuate nel corso della fase n. 1, come previsto all’, e non oltre la fine del terzo mese successivo al mese di ricevimento per le offerte effettuate nel corso della fase n. 2, come previsto all’, senza tuttavia superare il termine del 1o luglio in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo e del 31 luglio negli altri Stati membri.
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