Art. 3
In vigore dal 18 lug 2008
1. Fatto salvo il disposto dell' del presente regolamento, i quantitativi di granturco ammissibili all'intervento, ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono attribuiti per la campagna 2008/2009, in due fasi denominate «fase n. 1» e «fase n. 2», secondo le condizioni e modalità fissate ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
La fase n. 1 inizia il 1o agosto in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 1o dicembre in Svezia e il 1o novembre negli altri Stati membri e corre fino al 31 dicembre, ultimo giorno di presentazione delle offerte per tutti gli Stati membri nell'ambito di questa fase.
La fase n. 2 inizia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di cui al paragrafo 2, secondo comma, del quantitativo che rimane disponibile all'intervento per questa fase. Tale giorno è il primo giorno di presentazione delle offerte in tutti gli Stati membri e questa fase termina non oltre il 30 aprile in Grecia, Spagna, Italia e Portogallo, il 30 giugno in Svezia e il 31 maggio negli altri Stati membri.
2. Al termine della fase n. 1, la Commissione contabilizza tutte le offerte di granturco ricevibili presentate dagli operatori agli organismi di intervento degli Stati membri fino al 31 dicembre, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), sulla base delle comunicazioni trasmesse ogni settimana dagli Stati membri, a norma dell', paragrafo 1, lettera a), punto i).
Se i quantitativi totali offerti superano i quantitativi massimi fissati all'articolo11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione stabilisce e pubblica, non oltre il 25 gennaio, un coefficiente di attribuzione dei quantitativi a sei decimali. Se i quantitativi non vengono superati, il coefficiente di attribuzione è uguale a 1 e la Commissione pubblica il quantitativo che resta disponibile all'intervento per la fase n. 2.
Entro il 31 gennaio, l'organismo di intervento dello Stato membro notifica all'offerente l'accettazione della sua offerta pari a un quantitativo uguale al quantitativo offerto moltiplicato per il coefficiente di attribuzione.
3. A partire dal primo mercoledì del mese di febbraio, la Commissione contabilizza ogni settimana tutte le offerte di granturco presentate dagli operatori agli organismi di intervento degli Stati membri entro il venerdì della settimana precedente, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri, a norma dell', paragrafo 1, lettera a), punto i).
Quando il quantitativo che resta disponibile all'intervento viene superato, la Commissione stabilisce e pubblica, entro il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte, un coefficiente di attribuzione dei quantitativi a sei decimali. Se il quantitativo non viene superato, il coefficiente di attribuzione è pari a 1, i quantitativi offerti sono considerati accettati e la Commissione mette a disposizione degli operatori sul proprio sito web http://ec.europa.eu/agriculture/markets/crops/index_fr.htm, al massimo entro il mercoledì di ciascuna settimana, il quantitativo che resta disponibile all'intervento per la settimana in corso.
Entro il nono giorno lavorativo successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte, l'organismo di intervento dello Stato membro notifica all'offerente l'accettazione della sua offerta a concorrenza di un quantitativo uguale al quantitativo offerto, moltiplicato per il coefficiente di attribuzione.
4. Le offerte di cui ai paragrafi 2 e 3 sono contabilizzate dall'organismo di intervento competente, alla data in cui vengono ricevute.
Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.
5. Le offerte sono accompagnate, pena l'irricevibilità, dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR per tonnellata. Quest'ultima è costituita al momento della presentazione dell'offerta ma, se costituita nel corso della prima fase sotto forma di una cauzione bancaria, può essere esigibile solo a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte di cui al paragrafo 2.
6. La cauzione copre i quantitativi offerti dall'offerente a norma dei paragrafi 2 o 3.
Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la cauzione è totalmente incamerata nel bilancio comunitario nei casi seguenti:
a)
quando i quantitativi presentati nel luogo di ammasso, tra la presentazione dell'offerta e la presa in consegna del granturco, sono inferiori ai quantitativi dichiarati dall'offerente, conformemente all', paragrafo 1, fatta salva una tolleranza del 5 %;
b)
quando i quantitativi attribuiti non sono effettivamente forniti dall'offerente ai fini della loro presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento, a norma degli .
Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli organismi d'intervento effettuano il controllo dei quantitativi presenti nei luoghi di ammasso applicando, fatte le dovute distinzioni, le norme e le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 884/2006, per il controllo della presenza fisica dei prodotti immagazzinati nel quadro delle operazioni di ammasso pubblico, e più in particolare di quelle previste all'allegato I, sezione B.III del suddetto regolamento. Tali controlli vertono almeno sul 5 % delle offerte e sul 5 % dei quantitativi offerti, sulla base di un'analisi del rischio. Tali percentuali minime di controlli si applicano unicamente nel corso della fase n. 1.
La cauzione è interamente svincolata:
a)
per i quantitativi offerti non attribuiti;
b)
per i quantitativi offerti attribuiti, a decorrere dal momento in cui il 95 % del quantitativo attribuito viene effettivamente preso in consegna dall'organismo di intervento.
Storico versioni
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