Art. 7

In vigore dal 18 lug 2008
1.   L’organismo d’intervento fa eseguire, sotto la propria responsabilità, l’analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data della costituzione del campione rappresentativo. 2.   Sono a carico dell’offerente le spese relative: a) al dosaggio dei tannini del sorgo; b) al test di attività amilasica (Hagberg); c) al dosaggio della proteina, relativamente al frumento duro e al frumento tenero; d) al test di Zélény; e) al test di lavorabilità a macchina; f) all’analisi dei contaminanti. 3.   Qualora le analisi di cui al paragrafo 1 dimostrino che i cereali offerti non corrispondono alla qualità minima richiesta per l’intervento, detti cereali sono ripresi a spese dell’offerente. Sono a carico di quest’ultimo anche tutte le spese di ammasso sostenute. 4.   In caso di controversia, l’organismo d’intervento sottoporrà nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2008/687 — Testo vigente | Portale Normativo