Art. 7
In vigore dal 18 lug 2008
1. L’organismo d’intervento fa eseguire, sotto la propria responsabilità, l’analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data della costituzione del campione rappresentativo.
2. Sono a carico dell’offerente le spese relative:
a)
al dosaggio dei tannini del sorgo;
b)
al test di attività amilasica (Hagberg);
c)
al dosaggio della proteina, relativamente al frumento duro e al frumento tenero;
d)
al test di Zélény;
e)
al test di lavorabilità a macchina;
f)
all’analisi dei contaminanti.
3. Qualora le analisi di cui al paragrafo 1 dimostrino che i cereali offerti non corrispondono alla qualità minima richiesta per l’intervento, detti cereali sono ripresi a spese dell’offerente. Sono a carico di quest’ultimo anche tutte le spese di ammasso sostenute.
4. In caso di controversia, l’organismo d’intervento sottoporrà nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.
Storico versioni
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