Art. 12
In vigore dal 18 lug 2008
Gli organismi d'intervento adottano, ove necessario, procedure e condizioni complementari per la presa in consegna, compatibili con le disposizioni del presente regolamento, in considerazione delle condizioni specifiche esistenti nello Stato membro cui appartengono. Essi possono chiedere, in particolare, dichiarazioni periodiche delle scorte detenute.
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