Art. 13

In vigore dal 18 lug 2008
1.   Per ogni cereale di cui all', paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, ogni Stato membro comunica, per via elettronica, le informazioni necessarie alla gestione dell'intervento, in particolare: a) ogni mercoledì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles): i) i quantitativi di cereali offerti all'intervento, presentati dagli operatori al massimo il venerdì della settimana precedente alle ore 12.00 (ora di Bruxelles), a norma degli del presente regolamento; ii) i quantitativi di cereali, diversi dal granturco, offerti all'intervento per i quali gli offerenti hanno ritirato l'offerta successivamente all'apertura del periodo di intervento; iii) i quantitativi totali di cereali offerti all'intervento successivamente all'apertura del periodo di intervento, previa detrazione dei quantitativi di cui al punto ii); iv) i quantitativi totali di cereali presi in consegna successivamente all'apertura del periodo di intervento, a norma dell' del presente regolamento; b) il mercoledì successivo alla pubblicazione del bando di gara, i quantitativi di cereali oggetto di gara, ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (10); c) il mercoledì successivo alla data alla quale lo Stato membro ha definito le partite interessate, i quantitativi di cereali destinati a essere distribuiti gratuitamente agli indigenti della Comunità a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007; d) entro la fine del mese successivo al temine di presa in consegna di cui all', paragrafo 6, del presente regolamento, per ciascuna regione determinata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90, i risultati medi del peso specifico, dei tenori di umidità, di chicchi spezzati e di proteine constatati per le partite di cereali presi in consegna. 2.   Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 vengono effettuate anche in assenza di offerte di quantitativi. In assenza di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), la Commissione desume che nello Stato membro interessato non sia stata presentata alcuna offerta. 3.   La forma e il contenuto delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono definiti dalla Commissione sulla base dei modelli posti da quest'ultima a disposizione degli Stati membri. Tali modelli si applicano soltanto previa informazione del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Essi sono adattati e aggiornati dalla Commissione alle stesse condizioni.
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