Art. 11

In vigore dal 18 lug 2008
1.   L'operatore che esegua per conto dell'organismo d'intervento l'ammasso dei prodotti acquistati ne sorveglia regolarmente la presenza e lo stato di conservazione e informa immediatamente detto organismo di qualsiasi eventuale problema. 2.   L'organismo d'intervento verifica almeno una volta all'anno la qualità del prodotto ammassato. Il prelievo di campioni all'uopo effettuato può avere luogo al momento dell'inventario previsto all’allegato I, lettera A, punto I del regolamento (CE) n. 884/2006. 3.   Quando i controlli previsti dal presente regolamento devono essere effettuati sulla base dell’analisi dei rischi di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto dei tenori massimi ammissibili di contaminanti. La responsabilità dello Stato membro sorge quando l’offerente o l’ammassatore non rispettano i propri impegni od obblighi, fatti salvi i mezzi con cui lo Stato membro può rivalersi contro di essi. Tuttavia, nel caso dell’ocratossina A e dell’aflatossina, se lo Stato membro può dimostrare in maniera soddisfacente per la Commissione il rispetto delle norme all’entrata, delle condizioni normali di magazzinaggio e degli altri obblighi dell’ammassatore, la responsabilità finanziaria è a carico del bilancio comunitario.
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