Art. 10
In vigore dal 18 lug 2008
Le maggiorazioni e detrazioni delle quali è aumentato o diminuito il prezzo da pagare all'offerente sono espresse in EUR/t e sono applicate congiuntamente in base agli importi sotto indicati:
a)
qualora il tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento sia inferiore al 13 % per il granturco e il sorgo e al 14 % per gli altri cereali, le maggiorazioni da applicare sono indicate nella tabella I dell'allegato VII. Qualora il tasso di umidità dei suddetti cereali offerti all'intervento sia superiore rispettivamente al 13 % e al 14 %, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella II dell'allegato VII;
b)
qualora il peso specifico dei cereali offerti all'intervento differisca dal rapporto peso/volume rispettivamente di 76 kg/hl per il frumento tenero e di 64 kg/hl per l'orzo, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella III dell'allegato VII;
c)
qualora la percentuale di chicchi spezzati superi il 3 % per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo e il 4 % per il granturco e il sorgo, si applica una detrazione di 0,05 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %;
d)
qualora la percentuale di impurità relative ai chicchi superi il 2 % per il frumento duro, il 4 % per il granturco e il sorgo e il 5 % per il frumento tenero e l’orzo, si applica una detrazione di 0,05 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %;
e)
qualora la percentuale di chicchi germinati superi il 2,5 %, si applica una detrazione di 0,05 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %;
f)
qualora la percentuale di impurità varie (Schwarzbesatz) superi lo 0,5 % per il frumento duro e l’1 % per il frumento tenero, la segala, l’orzo, il granturco e il sorgo, si applica una detrazione di 0,1 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %;
g)
qualora, per il frumento duro, la percentuale di chicchi bianconati superi il 20 %, si applica una detrazione di 0,2 EUR per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione dell'1 %;
h)
qualora il tasso di proteine del frumento tenero sia inferiore all'11,5 %, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella IV dell'allegato VII;
i)
qualora il tasso di tannino del sorgo offerto all'intervento sia superiore allo 0,4 % della sostanza secca, la detrazione da applicare è calcolata secondo il metodo pratico di cui all'allegato VIII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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