Art. 5

In vigore dal 18 lug 2008
Per la determinazione della qualità dei cereali offerti all'intervento nel quadro del regolamento (CE) n. 1234/2007, si applicano i metodi sotto indicati: a) per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, il metodo di riferimento menzionato all'allegato III; b) per la determinazione del tenore di umidità, il metodo di riferimento menzionato all'allegato IV; tuttavia, gli Stati membri possono altresì utilizzare altri metodi basati sul principio stabilito nell'allegato IV o il metodo ISO 712:1998 o un metodo basato sulla tecnologia a raggi infrarossi; in caso di controversia, fa fede esclusivamente il metodo di cui all'allegato IV; c) per il dosaggio dei tannini del sorgo, il metodo di riferimento ISO 9648:1988; d) per la determinazione del carattere non colloso e della lavorabilità a macchina dell'impasto ottenuto dal frumento tenero, il metodo di riferimento indicato nell'allegato V; e) per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento tenero molito, il metodo di riferimento riconosciuto dall'ICC (Associazione internazionale di chimica dei cereali), le cui norme figurano alla rubrica n. 105/2: «Metodo per la determinazione delle proteine dei cereali e dei prodotti cerealicoli». Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi altro metodo; in tal caso, essi devono preventivamente fornire la prova alla Commissione che i risultati ottenuti con quest'altro metodo sono riconosciuti come equivalenti dall'ICC; f) per la determinazione dell'indice di Zélény sul chicco di frumento tenero molito, il metodo ISO 5529:1992; g) l’indice di caduta di Hagberg (test di attività amilasica) è determinato conformemente al metodo ISO 3093:2004; h) per la determinazione del tasso dei chicchi bianconati di frumento duro, il metodo di riferimento indicato nell'allegato VI; i) per la determinazione del peso specifico, il metodo di riferimento ISO 7971/2:1995; j) per la determinazione del tasso di micotossine, i metodi di prelevamento dei campioni e i metodi di analisi di riferimento sono quelli menzionati all’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 e fissati agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (9).
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