Art. 15
Comunicazioni
In vigore dal 6 giu 2008
Comunicazioni
1. Nel corso del secondo mese successivo al termine di ciascuno dei periodi di cui all', paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
i quantitativi totali di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa, ove del caso adeguati in conformità dell', paragrafo 2, che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto nel periodo considerato;
b)
i quantitativi mensili venduti e i prezzi corrispondenti che possono essere constatati sui principali mercati a livello di produzione per le qualità di fibre di origine comunitaria maggiormente rappresentative del mercato;
c)
per ciascuna campagna di commercializzazione, un riepilogo dei quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa ottenuti da paglie di origine comunitaria in giacenza al termine del periodo considerato.
2. Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna in corso, le seguenti informazioni:
a)
i trasferimenti dei quantitativi nazionali garantiti effettuati in conformità dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1673/2000, nonché i quantitativi nazionali garantiti risultanti da detti trasferimenti;
b)
un riepilogo delle superfici coltivate a lino e a canapa destinate alla produzione di fibre che hanno formato oggetto dei contratti o dell'impegno di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000;
c)
i quantitativi unitari fissati in conformità dell', paragrafo 3 del presente regolamento;
d)
la produzione stimata di paglie e di fibre di lino e di canapa;
e)
il numero di imprese di trasformazione riconosciute nonché le capacità di trasformazione totali corrispondenti ai vari tipi di fibre per la campagna in corso;
f)
ove del caso, il numero di operatori incaricati della pulizia per conto terzi di fibre corte di lino.
3. Entro il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la penultima campagna di commercializzazione, le seguenti informazioni:
a)
un riepilogo dei quantitativi totali di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto, per i quali rispettivamente:
i)
è stato concesso il diritto all'aiuto alla trasformazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000;
ii)
non è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla trasformazione, con l'indicazione dei quantitativi esclusi dal beneficio dell'aiuto a causa del superamento dei quantitativi nazionali garantiti risultanti dalle disposizioni dell' del presente regolamento;
iii)
è stata incamerata la garanzia di cui all' del presente regolamento;
b)
i quantitativi totali di fibre corte di lino o fibre di canapa non ammissibili a causa del superamento della percentuale massima d'impurità prevista all', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, ottenuti dai primi trasformatori riconosciuti e dai trasformatori assimilati;
c)
un riepilogo del numero di ettari situati rispettivamente nelle zone I e II indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1673/2000 per i quali è stato concesso l'aiuto complementare di cui all' di detto regolamento;
d)
ove del caso, i quantitativi nazionali garantiti e gli importi unitari risultanti dagli adeguamenti previsti all', paragrafo 2, secondo comma, e dall', paragrafo 4 del presente regolamento;
e)
il numero di sanzioni decise e in corso di esame in conformità dell', paragrafi 1, 2 e 3 del presente regolamento;
f)
ove del caso, una relazione sul funzionamento delle disposizioni di cui all', paragrafo 4 del presente regolamento, nonché sui controlli e sui quantitativi in questione.
4. Qualora decida di erogare l'aiuto per fibre corte di lino o fibre di canapa con un tenore di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, in applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 3, lettera b), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000, lo Stato membro ne informa la Commissione entro il 31 gennaio della campagna in corso, precisando gli sbocchi tradizionali previsti.
In tal caso, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, lo Stato membro comunica la ripartizione dei quantitativi reali, senza adeguamento, di fibre corte di lino e di fibre di canapa con un tenore di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 % che hanno formato oggetto di una domanda d'aiuto.
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