Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 giu 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«trasformatore assimilato»: l'agricoltore che, conformemente all', paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, ha stipulato un contratto di trasformazione per conto terzi con un primo trasformatore riconosciuto per ottenere fibre dalle paglie di sua proprietà;
b)
«fibre lunghe di lino»: le fibre di lino ottenute dalla separazione completa della fibra e delle parti legnose dello stelo, costituite, al termine della stigliatura, da fili di almeno 50 cm disposti parallelamente in fasci, in strati o in nastri;
c)
«fibre corte di lino»: le fibre di lino diverse da quelle di cui alla lettera b), ottenute dalla separazione almeno parziale della fibra e delle parti legnose dello stelo;
d)
«fibre di canapa»: le fibre di canapa ottenute dalla separazione almeno parziale della fibra e delle parti legnose dello stelo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2008:507:oj#art-2