Art. 3
Riconoscimento dei primi trasformatori
In vigore dal 6 giu 2008
Riconoscimento dei primi trasformatori
1. Ai fini del riconoscimento, il primo trasformatore trasmette all'autorità competente una domanda contenente almeno le seguenti informazioni:
a)
la descrizione dell'azienda e della gamma completa dei prodotti ottenuti dalla trasformazione delle paglie di lino e di canapa;
b)
la descrizione degli impianti e delle attrezzature di trasformazione, con l'indicazione della localizzazione e delle specifiche tecniche riguardanti:
i)
il consumo energetico e i quantitativi massimi di paglie di lino e di canapa che possono essere trasformati per ora e per anno;
ii)
i quantitativi massimi di fibre lunghe di lino, di fibre corte di lino e di fibre di canapa che possono essere ottenuti per ora e per anno;
iii)
i quantitativi indicativi di paglie di lino e di canapa necessari per ottenere 100 kg di ciascuno dei prodotti di cui alla lettera a);
c)
la descrizione degli impianti di magazzinaggio, con l'indicazione della localizzazione e della capacità in tonnellate di paglie e di fibre di lino o di canapa.
2. Con la domanda di riconoscimento il primo trasformatore si impegna, a decorrere dalla data di presentazione della domanda stessa:
a)
a tenere separatamente, per campagna di commercializzazione del raccolto delle paglie di cui trattasi e per Stato membro di raccolta, le scorte di paglie di lino, paglie di canapa, fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa relative:
i)
alla totalità dei contratti di compravendita e degli impegni di trasformazione;
ii)
a ciascuno dei contratti di trasformazione per conto terzi stipulato con trasformatori assimilati;
iii)
alla totalità degli altri fornitori e, ove del caso, alle partite di fibre ottenute da paglie della categoria b) ma non destinate a essere oggetto di una domanda di aiuto;
b)
a tenere giornalmente o per partita una contabilità di magazzino regolarmente correlata alla contabilità finanziaria e una documentazione in conformità del disposto del paragrafo 5, nonché i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli;
c)
a comunicare all'autorità competente qualsiasi modifica dei dati di cui al paragrafo 1;
d)
a sottoporsi a tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del regime di aiuto istituito dal regolamento (CE) n. 1673/2000.
3. Previa verifica in loco della conformità delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente concede al primo trasformatore un riconoscimento per i tipi di fibre che possono essere prodotte nelle condizioni di ammissibilità all'aiuto, attribuendogli un numero di riconoscimento.
Il riconoscimento è concesso entro i due mesi successivi a quello di presentazione della domanda.
In caso di variazione di uno o più degli elementi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente conferma o adegua il riconoscimento, ove del caso previo controllo in loco, nel mese successivo a quello in cui la variazione è notificata. Tuttavia l'adeguamento dei tipi di fibre per i quali è concesso il riconoscimento prende effetto solo a decorrere dalla campagna successiva.
4. Nel quadro del riconoscimento di un primo trasformatore per fibre lunghe di lino e nel contempo per fibre corte di lino, lo Stato membro può autorizzare, alle condizioni di cui al presente paragrafo e se ritiene che sussistano adeguate condizioni di controllo, che venga affidata a terzi la pulizia delle fibre corte di lino al fine di rispettare il limite previsto all', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 per quanto riguarda il tasso di impurità e di canapuli e capecchi.
In tal caso, il primo trasformatore indica nella domanda di riconoscimento di cui al paragrafo 1 l'intenzione di avvalersi delle disposizioni del presente paragrafo.
L'autorizzazione può essere concessa per due operatori al massimo per ogni primo trasformatore riconosciuto e per ogni campagna di commercializzazione.
Anteriormente al 1o febbraio per ciascuna campagna di commercializzazione, il primo trasformatore riconosciuto presenta all'autorità competente un contratto di pulizia per conto terzi nel quale figurano almeno le seguenti informazioni:
a)
la data della stipulazione e l'indicazione della campagna di commercializzazione relativa al raccolto delle paglie da cui sono state ottenute le fibre;
b)
il numero di riconoscimento del primo trasformatore, nonché il nome, la ragione sociale, l'indirizzo e l'ubicazione degli impianti dell'operatore incaricato della pulizia delle fibre corte di lino;
c)
l'indicazione che tale operatore si impegna:
i)
a tenere separatamente, per ciascun contratto di pulizia per conto terzi, le scorte di fibre corte di lino pulite e non pulite;
ii)
a tenere una contabilità di magazzino giornaliera in cui figurino separatamente, per ciascun contratto di pulizia per conto terzi, i quantitativi in entrata di fibre corte di lino non pulite e i quantitativi di fibre corte di lino pulite ottenuti, nonché le rispettive scorte;
iii)
a conservare i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro a fini di controllo e a sottoporsi a tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del presente regolamento.
L'impegno di cui alla lettera c), dell'operatore incaricato della pulizia, è considerato come un impegno contratto dal primo trasformatore nell'ambito del suo riconoscimento.
5. Nella contabilità di magazzino dei primi trasformatori riconosciuti sono registrati, per ogni giorno o partita e per ciascuna categoria di paglie e ciascun tipo di fibre per i quali sono tenute scorte separate, i seguenti dati:
a)
i quantitativi entrati nell'azienda per ciascun contratto o impegno di cui all' e, ove del caso, per ciascuno degli altri fornitori;
b)
i quantitativi di paglie trasformati e i quantitativi di fibre ottenuti;
c)
una stima delle perdite e dei quantitativi distrutti, con relativa motivazione;
d)
i quantitativi usciti dall'azienda, suddivisi per destinatario;
e)
lo stato delle scorte per impianto di magazzinaggio.
Per tutte le partite di paglie e di fibre che entrano o che lasciano l'azienda, ma che non corrispondono a uno dei contratti o all'impegno di cui all', il primo trasformatore riconosciuto deve essere in possesso di un attestato di consegna o di presa in consegna del fornitore o del destinatario o di un documento equivalente accettato dallo Stato membro. Il primo trasformatore riconosciuto registra nome, ragione sociale e indirizzo di ciascun fornitore e destinatario.
6. Una partita è un quantitativo determinato di paglia di lino o di canapa, numerato all'atto dell'ingresso negli impianti di trasformazione o di magazzinaggio di cui al paragrafo 1.
Una partita può interessare un unico contratto di compravendita delle paglie, impegno di trasformazione, o contratto di trasformazione per conto terzi di cui all'.
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