Art. 4
Obblighi del trasformatore assimilato
In vigore dal 6 giu 2008
Obblighi del trasformatore assimilato
Il trasformatore assimilato deve:
a)
aver stipulato, con un primo trasformatore riconosciuto, un contratto per la trasformazione di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa;
b)
tenere un registro in cui figurino, a partire dall'inizio della campagna considerata e per ogni giorno:
i)
per ciascun contratto di trasformazione per conto terzi, i quantitativi ottenuti di paglie di lino o di canapa destinati alla produzione di fibre e quelli consegnati;
ii)
i quantitativi ottenuti di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa;
iii)
i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa venduti o ceduti, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario;
c)
conservare i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli; e
d)
impegnarsi ad accettare tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del presente regime di aiuto.
Storico versioni
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