Art. 4

Obblighi del trasformatore assimilato

In vigore dal 6 giu 2008
Obblighi del trasformatore assimilato Il trasformatore assimilato deve: a) aver stipulato, con un primo trasformatore riconosciuto, un contratto per la trasformazione di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa; b) tenere un registro in cui figurino, a partire dall'inizio della campagna considerata e per ogni giorno: i) per ciascun contratto di trasformazione per conto terzi, i quantitativi ottenuti di paglie di lino o di canapa destinati alla produzione di fibre e quelli consegnati; ii) i quantitativi ottenuti di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa; iii) i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e/o fibre di canapa venduti o ceduti, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario; c) conservare i documenti giustificativi previsti dallo Stato membro ai fini dei controlli; e d) impegnarsi ad accettare tutti i controlli previsti nel quadro dell'applicazione del presente regime di aiuto.
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