Art. 5
Contratti
In vigore dal 6 giu 2008
Contratti
1. Il contratto di compravendita delle paglie, l'impegno di trasformazione e il contratto di trasformazione per conto terzi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000 recano almeno i seguenti elementi:
a)
la data della stipulazione e l'indicazione della campagna di commercializzazione relativa al raccolto;
b)
il numero di riconoscimento del primo trasformatore, il numero di identificazione dell’agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (7), nonché il loro nome e indirizzo;
c)
l'identificazione della o delle parcelle agricole di cui trattasi, conformemente al sistema di identificazione delle parcelle agricole previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo;
d)
le superfici corrispondenti al lino destinato alla produzione di fibre e quelle corrispondenti alla canapa destinata alla produzione di fibre.
2. Anteriormente al 1o gennaio della campagna considerata, il contratto di compravendita delle paglie o il contratto di trasformazione per conto terzi può essere ceduto a un primo trasformatore riconosciuto diverso da quello che lo ha originariamente stipulato, previo accordo scritto dell'agricoltore, del primo trasformatore riconosciuto cedente e del primo trasformatore riconosciuto cessionario.
Dopo il 1o gennaio della campagna considerata, la cessione dei contratti di cui al primo comma può essere effettuata solo in circostanze eccezionali debitamente motivate e previa autorizzazione dello Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:507:oj#art-5