Art. 7
Diritto all'aiuto
In vigore dal 6 giu 2008
Diritto all'aiuto
1. L'aiuto alla trasformazione di paglie di lino e di canapa di cui all' del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso unicamente per le fibre di lino o di canapa:
a)
ottenute da paglie oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi conformemente all', coltivate su parcelle investite a lino o canapa destinati alla produzione di fibre, per le quali è stata presentata la domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, per la campagna di commercializzazione considerata;
b)
ottenute anteriormente al 1o maggio successivo al termine della campagna di commercializzazione di cui trattasi da un primo trasformatore riconosciuto, nonché, nel caso di un trasformatore assimilato, immesse sul mercato anteriormente a tale data.
2. Qualora lo Stato membro decida di concedere l'aiuto per fibre corte di lino o per fibre di canapa aventi un tasso di impurità e di canapuli e capecchi superiore al 7,5 %, in conformità delle disposizioni dell', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, il quantitativo «Q» per il quale è concesso l'aiuto viene calcolato sulla base della seguente formula
Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]
dove «P» corrisponde al quantitativo di fibre ammissibili ottenuto con una percentuale di impurità e di canapuli e capecchi inferiore alla percentuale «x» autorizzata.
Storico versioni
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