Art. 8

Quantitativi nazionali garantiti

In vigore dal 6 giu 2008
Quantitativi nazionali garantiti 1.   La ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso, sulla base delle seguenti informazioni comunicate dagli Stati membri interessati alla Commissione anteriormente al 16 ottobre: a) le superfici oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi presentati in conformità dell' del presente regolamento; b) una stima delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa. 2.   Al fine di stabilire i quantitativi nazionali per i quali può essere concesso un aiuto alla trasformazione per una determinata campagna di commercializzazione, gli Stati membri determinano, anteriormente al 1o gennaio della campagna in questione, i trasferimenti di quantitativi nazionali garantiti effettuati conformemente all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1673/2000. Tuttavia, ai fini dell'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro può adeguare, anteriormente al 1o agosto successivo alla data limite prevista all', paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento, i quantitativi trasferiti. 3.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1673/2000, il quantitativo di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino e fibre di canapa per il quale può essere concesso l'aiuto alla trasformazione ai primi trasformatori riconosciuti o ai trasformatori assimilati per una determinata campagna di commercializzazione è limitato al numero di ettari delle parcelle che formano oggetto di un contratto di compravendita o di un impegno di trasformazione o, secondo i casi, di un contratto di trasformazione per conto terzi, moltiplicato per una quantità unitaria da determinare. Lo Stato membro determina, anteriormente al 1o gennaio della campagna in corso la quantità unitaria di cui al primo comma per la totalità del suo territorio e per ciascuno dei tre tipi di fibre in questione. 4.   Qualora i quantitativi di fibre ammissibili all'aiuto per taluni primi trasformatori riconosciuti o trasformatori assimilati siano inferiori ai limiti ad essi applicabili in virtù del paragrafo 3, lo Stato membro, dopo aver ricevuto tutte le dichiarazioni previste all', paragrafo 2, lettera a), per la campagna di commercializzazione considerata, può aumentare i quantitativi unitari di cui al paragrafo 3 del presente articolo in modo da ridistribuire i quantitati disponibili agli altri primi trasformatori riconosciuti o trasformatori assimilati i cui quantitativi ammissibili all'aiuto superano i rispettivi limiti.
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