Art. 10
Anticipo sull'aiuto
In vigore dal 6 giu 2008
Anticipo sull'aiuto
1. Se la dichiarazione delle fibre prodotte prevista all', paragrafo 2, lettera a), è accompagnata da una domanda d'anticipo, quest'ultimo è versato al primo trasformatore riconosciuto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, a condizione che sia stata presentata una domanda di aiuto in conformità dell'. Fatto salvo il limite previsto all', paragrafo 3, l'anticipo è pari all'80 % dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre dichiarati.
2. L'anticipo è versato a condizione che non siano state constatate irregolarità imputabili al richiedente per la campagna in questione nell'ambito dei controlli previsti all' e che sia stata costituita una cauzione.
Tranne nel caso delle cauzioni relative alla pulizia delle fibre corte di lino affidata ad altri operatori, per ogni primo trasformatore riconosciuto e per ogni tipo di fibra, la cauzione è pari al 35 % dell'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre risultanti dalla moltiplicazione di cui all', paragrafo 3, primo comma.
Tuttavia lo Stato membro può prevedere che l'importo della cauzione si basi su stime della produzione. In tal caso:
a)
la cauzione non può essere svincolata né in tutto né in parte prima della concessione dell'aiuto;
b)
fatto salvo il disposto del quinto comma, rispetto all'importo totale degli anticipi pagati, l'importo della cauzione non può essere inferiore:
—
al 110 % fino al 30 aprile della campagna di commercializzazione in questione,
—
al 75 % tra il 1o maggio della campagna di commercializzazione in questione e il 31 agosto seguente,
—
al 50 % tra il 1o settembre successivo alla campagna di commercializzazione in questione e la data di pagamento del saldo dell'aiuto.
Per la pulizia delle fibre corte di lino affidata ad altri operatori, la relativa cauzione è pari al 110 %:
—
dell'importo dell'aiuto corrispondente ai quantitativi di fibre risultanti dalla moltiplicazione di cui all', paragrafo 3, primo comma, oppure,
—
qualora lo Stato membro applichi il terzo comma del presente paragrafo, dell'importo totale degli anticipi pagati relativi alla campagna di commercializzazione in questione.
La cauzione viene svincolata tra il primo e il decimo giorno successivo a quello della concessione dell'aiuto, in funzione dei quantitativi per i quali lo Stato membro ha concesso l'aiuto alla trasformazione.
3. L', nonché i titoli II, III e VI del regolamento (CEE) n. 2220/85, si applicano alle cauzioni contemplate dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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