Art. 12

Pagamento degli aiuti

In vigore dal 6 giu 2008
Pagamento degli aiuti 1.   L'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare sono concessi dopo che sono stati effettuati tutti i controlli previsti e sono stati stabiliti i quantitativi definitivi di fibre ammissibili per la campagna considerati. 2.   L'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare sono versati anteriormente al 15 ottobre successivo alla data limite di cui all', paragrafo 1, lettera b), dallo Stato membro sul cui territorio sono state raccolte le paglie di lino o di canapa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:507:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pagamento degli aiuti (Art. 12 Regolamento (UE) 2008/507) — Testo vigente | Portale Normativo