Art. 12
Pagamento degli aiuti
In vigore dal 6 giu 2008
Pagamento degli aiuti
1. L'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare sono concessi dopo che sono stati effettuati tutti i controlli previsti e sono stati stabiliti i quantitativi definitivi di fibre ammissibili per la campagna considerati.
2. L'aiuto alla trasformazione e, ove del caso, l'aiuto complementare sono versati anteriormente al 15 ottobre successivo alla data limite di cui all', paragrafo 1, lettera b), dallo Stato membro sul cui territorio sono state raccolte le paglie di lino o di canapa.
Storico versioni
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