Art. 14

Sanzioni

In vigore dal 6 giu 2008
Sanzioni 1.   Se il controllo rivela il mancato rispetto degli impegni assunti nella domanda di riconoscimento, quest'ultimo viene immediatamente revocato. In deroga all', paragrafo 3, al primo trasformatore cui viene revocato il riconoscimento non può essere concesso un nuovo riconoscimento prima della seconda campagna successiva a quella in cui è stato effettuato il controllo o in cui è stato constatato il mancato rispetto degli impegni suddetti. 2.   In caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente o per negligenza grave, o qualora il primo trasformatore abbia stipulato contratti di compravendita di paglie o assunto impegni di trasformazione per un numero di ettari che, in condizioni normali, fornirebbe una produzione significativamente più elevata di quella che può essere sottoposta a trasformazione in base alle specifiche tecniche indicate nel suo impegno, il primo trasformatore riconosciuto o il trasformatore assimilato sono esclusi dal beneficio del regime di aiuto alla trasformazione e, ove del caso, dal regime di aiuto complementare di cui all' del regolamento (CE) n. 1673/2000 per la campagna considerata e quella successiva. 3.   Ove, per uno dei periodi di cui all', paragrafo 2, si constati che i quantitativi di fibre lunghe di lino, fibre corte di lino o fibre di canapa per i quali è richiesto l'aiuto superano i quantitativi conformi ai requisiti di ammissibilità effettivamente ottenuti, l'aiuto che può essere concesso per ciascun tipo di fibre è calcolato, fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 3, sulla base dei quantitativi effettivamente ammissibili per la campagna considerata, ridotti di due volte l'eccedenza constatata. 4.   Salvo forza maggiore, qualsiasi ritardo nella presentazione della domanda di aiuto di cui all' o nella trasmissione o dichiarazione delle informazioni previste all', dà luogo a una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo degli importi di aiuto oggetto della suddetta domanda, cui l'interessato avrebbe diritto in caso di presentazione, trasmissione o dichiarazione entro i termini prescritti. Se il ritardo supera 25 giorni, la domanda di aiuto e le informazioni previste all', paragrafo 1, sono irricevibili. 5.   Ove del caso, l'aiuto complementare di cui all' è ridotto di una percentuale pari a quella applicabile al totale dell'aiuto alla trasformazione concesso per la campagna considerata.
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Sanzioni (Art. 14 Regolamento (UE) 2008/507) — Testo vigente | Portale Normativo