Art. 11

Aiuto complementare

In vigore dal 6 giu 2008
Aiuto complementare L'aiuto complementare di cui all' del regolamento (CE) n. 1673/2000 è concesso al primo trasformatore riconosciuto di fibre lunghe di lino per le superfici situate nelle zone di cui all'allegato del suddetto regolamento che formano oggetto di contratti di compravendita e di impegni presentati conformemente all', paragrafo 1 del presente regolamento. Tuttavia la superficie ammissibile all'aiuto complementare è limitata a un massimo corrispondente alla quantità di fibre lunghe di lino per la quale è stato concesso l'aiuto alla trasformazione per la campagna considerata, divisa per una resa di 680 chilogrammi di fibre lunghe di lino per ettaro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:507:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Aiuto complementare (Art. 11 Regolamento (UE) 2008/507) — Testo vigente | Portale Normativo