Art. 13

Controlli

In vigore dal 6 giu 2008
Controlli 1.   I controlli sono effettuati in modo da garantire il rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto. Essi comprendono in particolare: a) la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dei primi trasformatori e degli obblighi dei trasformatori assimilati; b) il confronto delle informazioni relative alle parcelle agricole riportate nei contratti di compravendita, negli impegni di trasformazione e nei contratti di trasformazione per conto terzi con i dati determinati nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003; c) la verifica dei documenti giustificativi riguardanti i quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto da parte dei primi trasformatori riconosciuti e dei trasformatori assimilati. I controlli effettuati dalle autorità competenti di uno Stato membro presso i primi trasformatori riconosciuti vertono sulle operazioni di trasformazione di tutte le paglie di lino o di canapa prodotte nella Comunità e destinate alla produzione di fibre. 2.   Le verifiche in loco ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1 sono stabilite dall'autorità competente, segnatamente sulla base di un'analisi dei rischi, in modo da sottoporre a controllo, per ciascuna campagna di commercializzazione, almeno il 75 % dei primi trasformatori riconosciuti e il 10 % dei trasformatori assimilati. Tuttavia il numero dei controlli in loco in uno Stato membro non può in alcun caso essere inferiore al valore ottenuto dividendo per 750 la superficie totale in ettari coltivata a lino e a canapa in detto Stato membro. Le verifiche in loco riguardano anche tutti gli operatori che hanno stipulato con i primi trasformatori riconosciuti contratti di pulizia di fibre corte di lino per conto terzi. 3.   I controlli in loco comprendono in particolare l'esame: a) degli impianti, delle scorte e delle fibre ottenute; b) della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria; c) dei consumi d'energia dei vari mezzi di produzione e dei documenti relativi alla manodopera impiegata; d) di qualsiasi documento commerciale utile ai fini del controllo. Ove sussistano dubbi sull'ammissibilità delle fibre e segnatamente sul tenore di impurità delle fibre corte di lino o delle fibre di canapa, si preleva un campione rappresentativo dalle partite poste in causa e si procede all'esatta determinazione delle caratteristiche considerate. Ove del caso, lo Stato membro valuta, in funzione della situazione, i quantitativi non ammissibili in causa sulla totalità dei quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto. Nel caso previsto all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1673/2000, lo Stato membro che effettua il controllo ne trasmette senza indugio i risultati allo Stato membro cui compete il pagamento dell'aiuto.
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Controlli (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/507) — Testo vigente | Portale Normativo