Art. 6
Informazioni da trasmettere a cura degli operatori
In vigore dal 6 giu 2008
Informazioni da trasmettere a cura degli operatori
1. I primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati presentano all'autorità competente, entro il temine fissato dallo Stato membro e non oltre il 20 settembre successivo all'inizio della campagna di commercializzazione considerata:
a)
l'elenco relativo a detta campagna, per il lino e la canapa separatamente, dei contratti di compravendita, degli impegni di trasformazione e dei contratti di trasformazione per conto terzi di cui all', specificando per ciascuno di essi il numero di identificazione dell'agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo e le parcelle in causa;
b)
una dichiarazione delle superfici totali coltivate a lino e delle superfici totali coltivate a canapa per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi.
Tuttavia, al posto dell'elenco di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro può richiedere copia dei singoli documenti.
Nel caso di contratti o impegni di trasformazione concernenti superfici situate in uno Stato membro diverso da quello in cui il primo trasformatore è riconosciuto, l'interessato comunica le informazioni di cui al primo comma per le superfici considerate anche allo Stato membro in cui ha avuto luogo la raccolta.
2. Per il primo periodo di sei mesi della campagna di commercializzazione e successivamente per ogni periodo di quattro mesi, i primi trasformatori riconosciuti e i trasformatori assimilati comunicano all'autorità competente, entro la fine del mese successivo e per ciascuna delle categorie per le quali vengono tenute scorte separate:
a)
i quantitativi di fibre prodotti per i quali è richiesto l'aiuto;
b)
i quantitativi prodotti relativi alle altre fibre;
c)
il quantitativo totale di paglie entrate nell'azienda;
d)
lo stato delle scorte;
e)
ove del caso, un elenco, elaborato in conformità del paragrafo 1, lettera a), dei contratti di compravendita delle paglie e dei contratti di trasformazione per conto terzi che hanno formato oggetto di cessione secondo le disposizioni dell', paragrafo 2, primo comma, con l'indicazione del nome del cessionario e del cedente.
Per ciascuno dei periodi considerati, il trasformatore assimilato presenta, insieme alla dichiarazione di cui al primo comma, i documenti giustificativi atti a comprovare l'immissione sul mercato delle fibre per le quali è richiesto l'aiuto. Tali documenti giustificativi, stabiliti dallo Stato membro, comprendono almeno le copie delle fatture di vendita delle fibre di lino e di canapa, nonché un certificato del primo trasformatore riconosciuto che ha trasformato le paglie, in cui sono indicati i quantitativi e i tipi di fibre da lui ottenuti.
Nel caso in cui le entrate, le uscite e le trasformazioni relative a una determinata campagna di commercializzazione siano definitivamente concluse, il primo trasformatore riconosciuto e il trasformatore assimilato possono sospendere le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, dopo averne informato lo Stato membro.
3. Anteriormente al 1o maggio successivo alla campagna di commercializzazione considerata, i primi trasformatori riconosciuti indicano all'autorità competente i principali utilizzi cui sono destinati le fibre e gli altri prodotti ottenuti.
Storico versioni
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