Art. 17
Canapa importata
In vigore dal 6 giu 2008
Canapa importata
1. Il certificato previsto all', paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000 è redatto su formulari conformi al modello che figura all'allegato I del presente regolamento. Il certificato è rilasciato soltanto se viene data la prova, ritenuta soddisfacente dallo Stato membro d'importazione, che sono state rispettate tutte le condizioni previste.
Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri interessati stabiliscono le condizioni da rispettare per la domanda di certificato, nonché per il rilascio e l'uso del certificato stesso. Tuttavia, le caselle 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 e 25 del formulario di certificato devono essere compilate obbligatoriamente.
I certificati possono essere rilasciati e utilizzati mediante sistemi informatizzati, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. Il contenuto di tali certificati deve essere identico a quello dei certificati su carta di cui al primo e al secondo comma. Negli Stati membri in cui non sono disponibili tali sistemi informatizzati, l’importatore può utilizzare solo certificati su carta.
Ciascuno Stato membro interessato istituisce il sistema di controllo di cui all', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1673/2000.
2. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1673/2000, gli Stati membri interessati istituiscono il loro sistema di riconoscimento degli importatori di semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina. Tale sistema di riconoscimento comporta, in particolare, la definizione delle condizioni di riconoscimento, un regime di controllo e le sanzioni da applicare in caso d'irregolarità.
In caso di importazione di semi di canapa di cui al primo comma, il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere rilasciato soltanto se l'importatore riconosciuto si impegna a far presentare alle autorità competenti, entro i termini e alle condizioni previste dallo Stato membro interessato, documenti che attestino che i semi di canapa oggetto del certificato hanno subito, entro un termine inferiore a 12 mesi a partire dalla data di rilascio del certificato, una delle seguenti operazioni:
a)
riduzione in condizioni che escludano l'utilizzo a fini di semina;
b)
miscela destinata all'alimentazione degli animali con semi diversi da quelli di canapa, fino a una percentuale massima del 15 % di semi di canapa rispetto al totale dei semi e, in via eccezionale per taluni casi, fino a una percentuale massima del 25 % su richiesta motivata dell'importatore riconosciuto;
c)
riesportazione verso un paese terzo.
Tuttavia, qualora una parte dei semi di canapa oggetto del certificato non abbia subito una delle operazioni di cui al secondo comma entro il termine previsto di 12 mesi, lo Stato membro può, su richiesta e giustificazione dell'importatore riconosciuto, prorogare tale termine di uno o due semestri.
Le attestazioni di cui al secondo comma sono effettuate dagli operatori che hanno eseguito le operazioni in questione e contengono almeno:
a)
il nome, l'indirizzo completo, lo Stato membro e la firma dell'operatore;
b)
la descrizione dell'operazione conforme alle condizioni di cui al secondo comma, nonché la data in cui è stata effettuata;
c)
la quantità in chilogrammi di semi di canapa oggetto dell'operazione.
3. In base a un'analisi dei rischi, ciascuno degli Stati membri interessati esegue controlli volti ad accertare l'esattezza delle attestazioni relative alle operazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, realizzate sul suo territorio.
Se del caso, lo Stato membro d'importazione trasmette allo Stato membro interessato una copia delle attestazioni relative alle operazioni realizzate sul territorio di quest'ultimo e fornite dagli importatori riconosciuti. Se nel corso dei controlli di cui al primo comma vengono individuate irregolarità, lo Stato membro interessato ne informa l'autorità competente dello Stato membro importatore.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le sanzioni o le misure adottate in seguito alle irregolarità constatate durante la precedente campagna di commercializzazione.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, che li comunica agli altri Stati membri, i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio dei certificati e per i controlli previsti al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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