Art. 7
In vigore dal 3 giu 2008
1. I fabbricanti in possesso di un titolo di restituzione rilasciato conformemente all' possono chiedere il pagamento della restituzione indicata nel titolo stesso, sempreché le disposizioni del presente regolamento siano state rispettate, dopo che l'amido o la fecola sono stati utilizzati per la fabbricazione di prodotti riconosciuti.
2. I diritti derivanti dal titolo non sono trasferibili.
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